La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 2954/2003) ha stabilito che il coniuge in regime di comunione legale dei beni non può validamente rinunziare alla comproprietà di singoli beni (che non appartengono alle categorie elencate dallarticolo 179 c.c.) acquistati durante il
matrimonio, a meno che venga previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia. Il regime di comunione legale, osserva inffatti la Corte, "assunto come normale dalla legge (in mancanza di diversa convenzione) sarebbe, in realtà, modificabile ad nutum, secondo lopzione estemporanea di ciascuno dei coniugi in relazione allacquisto di singoli beni.
Ciò sarebbe in contrasto con la funzione pubblicistica dellistituto". I Giudici di Piazza Cavour evidenziano come "la qualità di bene personale e la conseguente esclusione della comunione, nel caso previsto dallarticolo 179, comma 1, lettera f) c.c., non conseguono per il semplice fatto che il bene sia stato acquistato con denaro proprio di uno dei coniugi; essendo invece necessario, affinché tale esclusione si verifichi, che lacquisto sia stato effettuato con denaro proveniente dalla
vendita di beni personali (Cassazione 9355/97) o mediante la permuta con altri beni personali (Cassazione 1556/93). Pertanto, si legge nella
sentenza, "la partecipazione alla stipula e leventuale dichiarazione di assenso del coniuge formalmente non acquirente non hanno efficacia negoziale, dispositiva (sotto forma di rinunzia) del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo [...] bensì hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dallaltro coniuge, circa il carattere personale del bene. Se tale carattere personale manca, lincidenza del bene nella comunione legale non è evitata per effetto della rinunzia da parte di uno dei coniugi.