In caso di sanzione per violazione del codice della strada che comporti anche la decurtazione di punti dalla patente, è necessario che tale decurtazione sia sempre comunicata all'automobilista. In mancanza si va a precludere la possibilità al trasgressore di venire a conoscenza della progressiva diminuzione dei punti e di attivarsi per frequentare gli appositi corsi di recupero istituiti con il d.m. del 29 luglio 2003. E' quanto annota il Tar Piemonte (sentenza 667/2010) spiegando che una simile omissoine è in contrasto con la ratio stessa dell'istituto della patente a punti
. In particolare - scrive il Tribunale amministrativo - si andrebbe a configurare una violazione dell'art. 126-bis del codice della strada in base al quale ad ogni violazione deve seguire non solo la decurtazione dei punti ma anche la comunicazione al trasgressore per consentirgli di "riparare" alla violazione commessa non solo frequentando i corsi ma anche prendendo coscienza della necessità di rispettare le norme del codice della strada.

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