La Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile con sentenza 09.03.2009, n. 5644 stabilisce che in tema di contratti di formazione e lavoro, qualora il lavoratore, già al momento della sua assunzione con contratto di formazione, possegga la professionalità che, secondo gli accordi intervenuti, dovrebbe costituire lo scopo del programma formativo, avendo espletato in precedenza analoga attività presso un differente datore di lavoro (nella specie, si trattava della qualifica di "sarta" già conseguita in precedente rapporto di apprendistato), il contratto è affetto da un vizio parziale genetico di causa con conseguente sua trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

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