Lo ha affermato la Corte di Cassazione Sez. Seconda Penale, con sentenza del 21.01.2010, n. 2772
La Cassazione penale, con sentenza del 21.01.2010, n. 2772 ha confermato la pronuncia di appello con cui un medico era stato condannato per il reato di tentata truffa, per avere attestato, sul foglio delle presenze di aver effettuato un'ora di straordinario, in realtà non effettuata, correggendo il foglio e inserendo le ore di servizio effettivamente svolte. Gli Ermellini hanno concluso che, l'adoperarsi fattivamente affinché il destinatario dell'artificio non cadesse in errore è un'azione che si colloca all'esterno di una condotta tipica già realizzata in tutti i necessari segmenti, pertanto non integra desistenza ma recesso attivo. Da qui il rigetto del ricorso.

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