In tema di esazione di contributi previdenziali, con la sentenza n. 1175, la Corte d'Appello di Potenza ha stabilito due importanti principi in materia. A norma del terzo comma dell'art. 24 del d.lgs. n 46 del 1999 ("Riordino disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell'art.1 della legge del 28 settembre 1998, n.337"), nelle ipotesi di accertamento d'ufficio, l'inefficacia/invalidità/illegittimità delle iscrizioni a ruolo, consegue esclusivamente alla sua posteriorità rispetto all'opposizione preventiva. Perciò è inibita l'iscrizione a ruolo e la conseguente esazione dei contributi e relative sanzioni che provengono da un verbale di accertamento ispettivo, solo nell'ipotesi in cui l'impugnazione di detto verbale sia antecedente all'iscrizione a ruolo, a nulla rilevando la circostanza che la cartella di pagamento sia poi notificata in data successiva al deposito di detta impugnazione. I giudici di merito di Potenza hanno poi stabilito che, a norma dell'art.25 del suindicato decreto legislativo
, la decadenza dell'Inps di iscrivere a ruolo i contributi dovuti decorso il termine del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento fu notificato ha natura meramente procedimentale, con la preclusione della sola possibilità di utilizzare la riscossione a mezzo ruolo e non con estinzione ex lege del diritto di credito, che potrà dunque farsi valere nelle vie ordinarie.

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