I beni che sono oggetto del fondo patrimoniale, ossia di quell'insieme di beni costituiti per far fronte ai bisogni della famiglia, non possono entrare a far parte dell'attivo fallimentare. E' quanto stabilisce la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 1112/2010) Secondo i giudici di Piazza Cavour, prendendo in considerazione il D. Lgs n. 5 del 2006 che ha modificato l'art. 155 della legge fallimentare, si deve escludere la "confondibilità" di beni destinati a soddisfare esigenze specifiche (come accade nel caso di fondo patrimoniale) con gli altri beni di proprietà
dell'imprenditore fallito. Inizialmente i giudici del tribunale avevano ritenuto che fosse possibile acquisire al fallimento i beni del fondo patrimoniale sia pur limitatamente alla quota di pertinenza del coniuge fallito.

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