In caso di incidente automobilistico, il proprietario dell'autovettura danneggiata ha diritto a richiedere anche il risarcimento del danno conseguente alla impossibilità di utilizzare il mezzo durante il tempo necessario per la riparazione. Tale danno (cd. fermo tecnico) può essere liquidato in via equitativa anche senza la necessità di una prova specifica dello stesso giacché, spiega la Corte (sentenza n.1688/2010), ciò che rileva ai fini della liquidazione è il semplice fatto che il proprietario sia stato privato dell'utilizzo del mezzo per un determinato periodo di tempo e ciò "anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato". La Corte ricorda che è principio consolidato in giurispridenza il fatto che il risarcimento del danno da fatto illecito debba assolvere al compito di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se non vi fosse stato l'evento lesivo e ciò a prescindere dagli esborsi effettivi. In relazione al fermo tecnico, scive la Corte richiamando una precedente decisione, si deve considerare che "l'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo".

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