A partire dal 1° gennaio 2010 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi. E' quanto illustra la Circolare n.2/2010 con la quale l'Inps ha emanato chiarimenti per l'anno 2010 in materia di assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione. In particolare, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2010 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 460,97. In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2010:
- euro 649,19 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- euro 1136,08 per due genitori.
I nuovi limiti di reddito valgono anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti.

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