Anche se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore si è limitato a chiedere il solo rigetto della domanda, in sede di appello non gli è preclusa la richiesta di pronuncia sulla debenza della somma indicata nel decreto ingiuntivo. Tale richiesta - spiega la Corte - (sentenza n.25286/2009) non viola l'art. 345 c.p.c. non trattandosi di una domanda nuova giacchè la cognizione del giudice dell'opposizione "si estende automaticamente all'accertamento della sussistenza o meno della pretesa creditoria oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo
, atteso che l'opposizione determina l'insorgenza del dovere di provvedere, con le regole della cognizione piena, su quanto è stato già richiesto in sede monitoria". Nella parte motiva della sentenza la corte richiama una precedente pronuncia: "L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere - dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte (salvo il caso in cui manchi la possibilita' di emettere una pronuncia di merito), restando regolato, nel grado d'appello, dalle norme che lo disciplinano ivi comprese quelle sulle eccezioni deducibili a norma dell'art. 345 c.p.c.. (Sentenza n. 63/1989).

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