L'Inps, con messaggio n. 25942/2009, chiarisce che il lavoratore percettore dell'indennità di mobilità decade da tale trattamento in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Se successivamente lo stesso lavoratore rassegna le proprie
dimissioni per giusta causa ha diritto alla reiscrizione nelle liste di mobilità e alla percezione del relativo trattamento integrativo per il periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa. Infatti, chiarisce l'Inps che le
dimissioni per giusta causa, determinate nella fattispecie in esame, dal mancato pagamento della retribuzione, comportano un'interruzione involontaria del rapporto di lavoro, in quanto addebitabile al comportamento del datore di lavoro