Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 21103/2009
La Cassazione (sentenza n. 21103/2009) ha affermato che, nonostante la norma (art. 3 L. 863/1984) imponga di considerare l'anzianità del lavoratore decorrente dalla data di stipulazione del contratto di formazione e lavoro, è ben possibile che l'autonomia collettiva differenzi, il periodo della formazione rispetto a quello di lavoro ordinario.

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