Lo ha stabilito il Tribunale di Trieste (sentenza n. 121/2009), in conformità all'orientamento della giurisprudenza della Cassazione
Il Tribunale di Trieste (sentenza n. 121/2009), in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sent. 6 ottobre 2006, n. 21541), ha affermato che al giudice non è consentito sindacare l'opportunità e la convenienza delle scelte imprenditoriali, ma il controllo giudiziale si riferisce alla correttezza della procedura dell'operazione di collocamento in mobilità ed alla sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento ed i singoli provvedimenti di recesso. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria le censure con le quali, si finisce per investire l'autorità giudiziaria di un'indagine sulla presenza di effettive esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva.

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