La Cassazione, sez. lav. (sent. n. 20404/2009) stabilisce che la regola della tempestività della contestazione nell'ambito di un provvedimento disciplinare deve essere intesa tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati, soprattutto quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti che, convergendo a comporre un'unica condotta, esigono una valutazione unitaria. In tali casi la contestazione può seguire l'ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza temporale dai fatti precedenti. In particolare, la Cassazione afferma che, poiché è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la contestazione deve essere precisa e analitica, in modo da consentire al lavoratore un adeguato esercizio del diritto di difesa, è legittimo che il datore di lavoro che debba contestare una condotta molto articolata effettui delle indagini anche lunghe al fine di un completo accertamento dei fatti oggetto di contestazione. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva correttamente ritenuto che fosse sufficiente l'esame delle della lettera di contestazione per accorgersi che gli addebiti si fondavano su circostanze di fatto molto complesse ed articolate che non potevano certo essere apprese se non attraverso le specifiche indagini effettuate nel corso di una lunga ispezione.

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