La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 21719/2009) ha stabilito che il patteggiamento con il fisco preclude ogni tipo di rimborso. Infatti, il condono tombale spazza via la possibilità di recuperare l'Irap anche quando il professionista si fa aiutare da una sola dattilografa part-time. I Giudici della Corte hanno osservato che "‘con riferimento alla definizione automatica prevista dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002, l'esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d'imposta (nelle specie IRAP), con la conseguenza che l'intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice prima di ogni altra'. Ed ha altresì affermato che, ‘con riferimento alla definizione alla definizione automatica prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire ‘transattivamente' la controversia
in ordine all'esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria'" .

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