Con la sentenza n.38925, depositata il 7 ottobre 2009, la Corte di Cassazione ha stabilito che i beni che costituiscono il fondo patrimoniale possono essere sequestrati anche se sono confluiti nel fondo prima dell'accertamento fiscale e della procedura di riscossione. Il fondo patrimoniale, istituto regolato dagli art. 167 e seguenti, è un complesso di beni costituito al fine di soddisfare i bisogni della famiglia. Secondo la ricostruzione della vicenda, il Tribunale di Pistoia aveva adottato un provvedimento cautelare di sequestro preventivo
dell'intero patrimonio della società degli indagati in quanto, secondo l'ipotesi accusatoria una famiglia (padre, madre e figlio) aveva alienato tali beni facendoli confluire nel fondo patrimoniale (appositamente costituito), al fine di sottrarli al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il provvedimento cautelare veniva emesso sulla base dei seri indizi di colpevolezza in merito alla commissione del reato di cui all'art.11 del d.lgs.74/2000, in particolare di "sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte". Su ricorso proposto dagli indagati, che avevano eccepito tra i vari motivi di ricorso, il fatto che il fondo fosse stato creato prima della notifica degli accertamenti fiscali e per mancanza del "fumus delicti", la terza sezione penale della Corte ha respinto il ricorso affermando in proposito che "ai fini dell'integrazione di sottrazione fraudolenta al pagamento al pagamento delle imposte (d.lgs.74/200, art.11) non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto (…) essendo sufficiente l'idoneità dell'atto simulato o ritenuto fraudolento a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato.
Appare, pertanto, evidente la natura di reato di pericolo delle fattispecie prevista dal d.lgs. n.74 del 2000, art.11, essendo stato anticipato il momento sanzionatorio alla commissione di qualsiasi atto che possa porre in concreto pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria, indipendentemente dall'attualità della stessa. Il reato può essere commesso sia con alienazioni simulate che altri atti fraudolenti". "Ciò premesso - continuano gli ermellini - si rileva che gli atti posti in essere dagli indagati erano indubbiamente idonei a diminuire le garanzie patrimoniali del Fisco. La loro stipulazione è chiaramente sospetta sia perché effettuata in coincidenza con i primi accertamenti o comunque con le prime verifiche da parte della polizia tributaria, sia perché l'alienazione è stata effettuata in favore di persone vicine alla famiglia dei ricorrenti e prive di garanzie adeguate a garantire il pagamento del residuo prezzo stabilito. In particolare, la costituzione
di un fondo patrimoniale, avente ad oggetto tutti i beni mobili e immobili della società, era indubbiamente atto idoneo a limitare le ragioni del fisco, (…) tanto più che nono sono state indicate le ragioni della costituzione del fondo patrimoniale"

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