Con la sentenza n. 20825 depositata il 29 settembre 2009, la Corte di cassazione, ha stabilito che il notaio, al quale sia stata affidata una pratica da un altro suo collega titolare del mandato conferitogli con mandato dal cliente, non è responsabile per eventuali ritardi o errori nelle pratiche, rimanendo responsabile il notaio titolare del rapporto professionale con cliente. La terza sezione civile della Corte, confermando la decisione della Corte d'Appello di Firenze, ha motivato la sua decisione affermando che "il rapporto professionale che intercorre tra il notaio e cliente si quadra nello schema del mandato in virtù del quale il professionista è tenuto ad eseguire personalmente l'incarico assunto ed è pertanto responsabile ai sensi dell'art.1228 c.c. dei sostituti ed ausiliari di cui si avvale, dei quali deve seguire personalmente lo svolgimento dell'opera, con conseguente sua responsabilità esclusiva nei confronti del cliente danneggiato dal tardivo espletamento dell'incarico". Gli Ermellini hanno inoltre affermato che "non era configurabile "concorso di colpa" dei danneggiati nel caso di specie, i clienti, che avevano dovuto pagare una cifra di L. 78.454.500 per soprattasse e pene pecuniarie per ritardi nelle pratiche - per non aver fatto nulla per ridurre il danno, giacché anche la presentazione di ricorso tributario non avrebbe potuto sortire alcun risultato utile, posto che l'avviso di liquidazione relativo alle sanzioni ed alle soprattasse dovute si basava su un incontestabile ritardo nella presentazione delle denunce di successione e che non sussistevano ragioni che potrebbero giustificare una rimessione in termini".

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