La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 18233/2009) ha stabilito che va ridotta la parcella dell'avvocato che segue una controversia "ristretta alla sola questione di giurisdizione". Inoltre il cliente che paga in ritardo dovrà corrispondere gli interessi di mora solo a decorrere dalla data di ricevimento della parcella. Nella sentenza
si legge: "premesso che la tariffa professionale degli avvocati di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2004 n. 127, distingue, così come tutte quelle precedenti, i criteri generali per la liquidazione degli onorari a carico del cliente - applicabili nella specie - rispetto a quelli validi a carico del soccombente, si osserva come il parametro fondamentale, nel primo caso, resti sempre quello del valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile: e quindi in tema di obbligazioni pecuniarie, sulla base della somma pretesa con la domanda di pagamento (art. 10 cod. proc. civ.), e non sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice, che è criterio applicabile nei confronti del soccombente (…). Identico parametro deve essere applicato nei gradi di impugnazione; a condizione però che il thema decidendum non subisca modifiche o restrizioni per effetto delle decisioni impugnate e l'ambito della devoluzione al giudice superiore resti esteso all'intero oggetto originario. Solo in quest'ultimo caso, infatti, il valore della causa nei gradi superiori non è rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire".
Ma ancora.
"Quando al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda (o, specularmente, delle eccezioni e difese opposte in primo grado), al fine di ottenere una riforma solo parziale della sentenza, il valore della causa si riduce proporzionalmente e ad esso va commisurata l'entità degli onorari dovuti al professionista. Tale conseguenza di determina anche quando l'oggetto dell'impugnazione risulti necessariamente limitato per dettato normativo. E' questo il caso di specie, in cui l'appello avverso la sentenza declaratoria della giurisdizione doveva avere un oggetto necessariamente monotematico; i cui limiti non potevano essere valicati nemmeno in caso di accoglimento del gravame, produttivo della rimessione della causa, nella sua interezza, al primo giudice".
Nel caso di specie la Corte ha evidenziato che "(…) correttamente la Corte d'appello di (…) ha liquidato gli onorari dovuti per le prestazioni espletata dall'avv. (…) per conto della regione (…), in secondo grado, sulla base del valore indeterminabile riconoscibile ad una controversia ristretta alla sola questione di giurisdizione (…)".
La Corte ha infine evidenziato che "la recezione della parcella invita dall'(…) segna il dies a quo del decorso degli interessi moratori a carico della cliente. Il fatto che quest'ultima abbia contestato - peraltro sotto il solo profilo del quantum - la pretesa avversaria non esclude il suo obbligo di corrispondere quanto ritenesse in effetti dovuto, eventualmente mediante offerta reale".

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