La Corte di Cassazione (sentenza 16776/2009) ha ricordato che "non essendo richiesto, per la legittimità del licenziamento collettivo, la giusta causa od il giustificato motivo, l'effettiva garanzia per il lavoratore licenziato è proprio di tipo procedimentale, nel senso che il datore di lavoro è tenuto a comunicare i motivi che determinano la situazione di eccedenza, le ragioni per le quali ritiene di non potere adottare misure diverse atte a porre rimedio alla predetta situazione, il numero, la collocazione aziendale ed i profili personali del personale eccedente". Per questo come spiega la Corte nella parte motiva della sentenza
, "se il datore di lavoro omette di effettuare tale comunicazione ovvero pone in essere una comunicazione superficiale o incompleta che non consente al sindacato di effettuare alcun consapevole controllo sulle ragioni della programmata riduzione del personale, il licenziamento è inefficace".

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