Anche l'educazione dei figli deve essere considerata uno degli obblighi di assistenza a cui è tenuto un genitore. Rischia pertanto una condanna penale il padre separato che si disinteressa degli aspetti educativi del figlio e delle vicende relative alla sua vita. Sulla scorta di questo principio i giudici della Cassazione hanno convalidato una sentenza di condanna a due mesi di reclusione inflitta ad un padre proprio per il suo accertato disinteresse nei confronti del figlio minore. La denuncia era partita dalla ex moglie che tra l'altro aveva anche lamentato il fatto che il suo ex marito aveva omesso di versargli 200 Euro di mantenimento. Dopo la condanna dei giudici di merito il caso è finito in Cassazione dove il padre ha sostenuto di non aver avuto modo di difendersi giacché gli si era contestato il fatto di essersi sottratto agli obblighi di assistenza (reato punito dall'articolo 570 del codice penale) mentre la condanna era stata inflitta per il fatto di essersi disinteressato dell'educazione e delle vicende relative a vita del figlio. La Suprema Corte (sentenza 30747/2009) ha respinto il ricorso evidenziando che il padre è stato correttamente condannato a norma dell'articolo 570 sia perchè è venuto meno agli obblighi di assistenza nei confronti del minore sia perchè si è "disinteressato completamente a tutte le vicende riguardanti il figlio, venendo anche meno al dovere di educazione, che rientra tra gli obblighi di assistenza cui si riferisce l'art. 570 c.p.". In considerazione della gravità della condotta del è stata respinta anche la richiesta di concessione delle attenuanti.

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