La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 28234/2009) ha stabilito che occorre la motivazione del provvedimento che disponga la sospensione della patente se il periodo imposto supera il minimo previsto dalla legge per l'infrazione contestata. Osservano infatti i Giudici del Palazzaccio che "quando (…) è indicata una durata di sospensione della patente non coincidente con il limite temporale minimo o in misura assai prossima a questo, la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria va motivata, facendo riferimento ai parametri di valutazione richiamati. La motivazione è obbligatoria pure nella sentenza
di patteggiamento (…)". Nell'impianto motivazionale della sentenza, si legge inoltre che "la sentenza applicativa di pena per il reato di gareggiare in velocità con veicoli a motore deve irrogare pure la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da un anno e a tre mesi, ai sensi dell'art. 9 ter D.L.vo 285/1992. La sospensione della patente di guida va disposta come effetto necessario ed automatico della sentenza di patteggiamento entro i limiti minimo e massimo indicati, secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada
, prescindendo dalla previsione o meno della sanzione amministrativa accessoria e della sua durata nella proposta di patteggiamento. Tale principio è stato ribadito da sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione emessa (…)" e, prosegue la Corte nel caso di specie, "il ricorrente non contesta l'applicazione in sé della sanzione amministrativa accessoria, ma la relativa durata ritenuta eccessiva".
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