In forza delle disposizioni stabilite con l'art. 9 del D.P.R. del 20 dicembre 1979, n. 761 (il quale fissa il principio generale dell'assunzione in servizio presso le U.S.L. tramite pubblico concorso, sancendo la nullità degli atti posti in essere in violazione di esse) e col successivo art. 73 (che ha previsto la conferma dei rapporti convenzionali tra comuni, province e loro consorzi ed enti ospedalieri in corso all'epoca), va esclusa la possibilità del riconoscimento giudiziale di un rapporto costituito mediante apposita convenzione con il Consorzio Socio Sanitario e, successivamente, con l'USL, come rapporto di pubblico impiego, anche a prescindere dalle modalità del servizio prestato. Se, infatti, l'ordinamento sancisce la nullità di un rapporto di impiego pubblico posto in essere in violazione di una disposizione di legge, esso preclude anche al giudice, in assenza del prescritto espletamento del concorso, una decisione che tenga luogo dell'atto amministrativo non posto in essere, anche se la situazione sottoposta alla sua attenzione sembra corrispondere, per le sue caratteristiche, alla fattispecie tipica del pubblico impiego. Il testo integrale è disponibile qui
Avv. Giuseppe Leotta - lavoroediritto.it

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