La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 13197/2009) ha stabilito che una società di capitali non ha diritto al rimborso IVA se fa solo operazioni esenti. I Giudici del Palazzaccio hanno quindi precisato che "la detrazione dell'imposta assotla o dovuta io addebitata a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto di beni o servizi effettuato dall'impresa, prevista dall'art. 19 del D.P.R. n. 633/72, sarebbe subordinata alla contestuale esistenza di un duplice requisito: che i contratti siano stipulati da un imprenditore in quanto tale e che beni e servizi acquistati siano inerenti all'attività d'impresa.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che "il principale errore commesso dal giudice dell'appello starebbe nell'aver ritenuto che la natura imprenditoriale della società contribuente, in quanto società di capitali, fosse da presumere in via assoluta in ragione del disposto dell'art. 4 del D.P.R. 633/72, facendone conseguire, in via necessaria, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la detraibilità in rivalsa dell'IVA assolta sugli acquisti, pur in presenza di una situazione di fatto che avrebbe visto, da lungo tempo, la (…) porre in essere esclusivamente operazioni esenti dall'imposta, ossia svolgere un'attività di mero godimento degli immobili acquistati". La Corte ha quindi chiarito che "nella specie, non si sarebbe tratto solo di chiarire se, in capo al soggetto, sussistesse la qualità di imprenditore ovvero di stabilire se un soggetto, che sia imprenditore, nello svolgimento delle operazioni attive possa o meno essere considerato, nello stesso tempo, anche consumatore finale nelle operazioni passive, ma di verificare l'effettiva inerenza delle operazioni attive con l'esercizio dell'impresa, inerenza che non avrebbe potuto essere presunta e che, in ogni caso, unitamente alla natura imprenditoriale, sarebbe stata un requisito necessario per la detraibilità".

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