Con sentenza del 20 maggio 2009, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha stabilito che lo straniero può ricongiungersi con sua figlia pur non avendo un posto fisso, (ma con "un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale") e anche se nel frattempo i figli sono diventati maggiorenni ("si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento"). Secondo quanto si apprende dalla vicenda, un cittadino senegalese si era visto rifiutare dal Questore di Lecco, per la mancanza di un contratto
di lavoro di almeno un anno, la concessione del nulla osta per il ricongiungimento in favore della figlia. Il cittadino senegalese aveva poi impugnato il provvedimento e aveva vinto sia in primo che in secondo grado. Il Ministero dell'Interno aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, (risultato poi manifestamente infondato), in quanto, in linea con le disposizione del d.lgs. 5 /2007, l'art.29, comma 3 lettera b) d.lgs. n. 286/1998, "richiede allo straniero per la richiesta del ricongiungimento familiare di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimoreràΒΈ e di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale
se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari", come si legge dalle motivazioni che hanno portato alla decisione della questione. Infine, la Corte ha aggiunto che "si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento". La norma - concludono gli Ermellini - ha un'evidente natura interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, essendo diretto a risolvere, in senso conforme al principio generale che la durata del procedimento non può andare a danno dell'interessato".

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