Con la sentenza n. 11466 del 18 maggio 2009, la Corte di Cassazione ha stabilito che è nullo il giudizio a cui ha partecipato solo un socio di uno studio professionale
Con la sentenza n. 11466 del 18 maggio 2009, la Corte di Cassazione ha stabilito che è nullo il giudizio a cui ha partecipato solo un socio di uno studio professionale in quanto, ci sarebbe dovuto essere litisconsorzio necessario di tutti i professionisti dello studio per l'accertamento di maggior reddito del socio ma sulla base dei ricavi della società professionale. Secondo quanto si apprende dalla vicenda, a seguito dell'accertamento di maggiori redditi in capo ad una società professionale, il fisco ha elevato proporzionalmente anche il reddito di partecipazione del socio per l'anno 1992. Quest'ultimo ha quindi impugnato l'avviso di accertamento e la commissione tributaria regionale ha dichiarato l'avviso nullo. Su ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia
delle Entrate avverso la statuizione di primo grado, la Corte ha stabilito che "l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei loro soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società ai soci configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che la proposizione di un ricorso da parte di uno (o più) dei destinatari degli avvisi comporta la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri interessati dato che, in caso contrario, si verificherebbe la nullità del giudizio e della sentenza rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento". Gli Ermellini hanno inoltre aggiunto che "che nel caso di specie il giudizio di primo grado non si è svolto alla presenza o, comunque, previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, ne consegue che la Commissione Regionale non avrebbe potuto pronunciare nel merito, ma soltanto limitarsi ad annullare la decisione gravata ed a rimettere la causa dinanzi alla Commissione Provinciale in applicazione dell'art.59 del D.lgs.546/1992".

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