Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una nuova circolare, ha precisato alcuni principi fondamentali inerenti i mutui a tasso variabile varati dal decreto anticrisi. In buona sostanza, la misura varata sui mutui a tasso variabile, consente che le rate da corrispondere nell'anno in corso siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4% (senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione) e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato e ciò senza alcun costo aggiuntivo per il contribuente. La misura interessa i mutui (anche quelli oggetto di rinegoziazione) erogati prima del 31.10.2008 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9. Nella circolare è stato quindi evidenziato che non c'è alcuna necessità di presentare una specifica domanda per accedere al beneficio sul mutuo e che, per scontare le rate, gli Istituti di Credito debbono utilizzare gli elenchi comunicati dall'Agenzia delle Entrate.
Sul punto, è stato inoltre chiarito che lo scorso 5 marzo è stato emanato uno specifico provvedimento che, a sua volta, ha stabilito che tutti coloro che non sono inclusi o che intendano chiedere l'agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell'elenco possono ricorrere all'autocertificazione.

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