La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 17854/2009) ha stabilito che commettono reato i soci che pongono in essere artifizi e/o raggiri per influenzare la maggioranza assembleare. In particolare, gli Ermellini hanno precisato che la locuzione di ‘atti simulati', ha una portata più ampia dell'accezione civilistica, "per la ragione che essa non evoca soltanto l'istituto della simulazione regolato dagli artt. 1414 e ss.cc., ma include qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di alterare la formazione delle maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni assembleari e di conseguire così risultati vietati dalla legge o dallo statuto della società. In una siffatta prospettiva sono state indicate quali situazioni riconducibili nella fattispecie di reato prefigurata dall'art. 2636:
- il comportamento del socio, che si avvalga di azioni o quote non collocate, intendendo per tali quelle non vendute, ovvero quelle per le quali il socio non abbia effettuato, nei termini prescritti, il versamento di quanto dovuto;
- il comportamento del socio che, occultando la mora nei versamenti, che gli precluderebbe il diritto di voto, tragga in inganno l'assemblea, facendosi apparire come portatore di un diritto di voto, del quale in realtà non è titolare;
- le dichiarazioni mendaci o reticenti, provenienti dagli amministratori o dai terzi, con le quali l'assemblea od i singoli soci vengano tratti in inganno sulla portata o convenienza di una delibera;
- l'incetta di deleghe fraudolentemente realizzata in violazione dei limiti posti dall'art. 2372 c.c.;
- la maliziosa convocazione di un'assemblea in tempo o luoghi tali da precludere un'effettiva partecipazione dei soci;
- i possibili abusi funzionali della presidenza dell'assemblea, a qualsiasi soggetto affidata ex art. 2371 c.c., quali l'artificiosa o, fraudolenta esclusione dal voto di soggetti aventi diritto o, all'inverso, l'ammissione al voto di soggetti non legittimati;
- la falsificazione della documentazione relativa all'assemblea dei soci.
In tutte le situazioni testé elencate è possibile individuare ipotesi di ‘illecita influenza sull'assemblea' in quanto la illeceità della condotta è connotata dalla presenza di atti simulati o fraudolenti che hanno avuto efficacia determinante per l'adozione di deliberazioni assembleari assunte in violazione di divieti legali o statutari. Di conseguenza, non è ipotizzabile illecita influenza sull'assemblea né può parlarsi di atti simulati o fraudolenti al cospetto di attività negoziali che, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta ai privati dall'ordinamento, consentono di perseguire interessi meritevoli di tutela senza infrangere le prescrizioni poste dalla legge o dallo statuto per regolare la vita della società".

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: