Ancora una volta la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in relazione al lavoro delle casalinghe. Il loro ruolo, spiega la Corte, non si esaurisce nello sbrigare le faccende domestiche, e le massaie vanno considerate come vere e proprie coordinatrici della famiglia. Questo tipo di lavoro è prezioso anche se ad esso non corrisponde un vero è proprio reddito monetizzato. Per questo è necessario riconoscere il diritto al risarcimento patrimoniale così come a qualsiasi altro lavoratore in caso di infortunio dovuto ad un incidente stradale. La Cassazione in questo modo ha accolto il ricorso di una donna (casalinga a tempo pieno e moglie di un comandante dell'Alitalia) che aveva riportato danni a seguito di un incidente automobilistico. I giudici di merito le avevano riconosciuto solo il diritto al risarcimento del danno biologico
e morale respingendo invece le richieste di danno patrimoniale sulla base del fatto che i postumi permanenti avrebbero inciso sulla capacità lavorativa generica e non su quella specifica. La casalinga si è dunque rivolta in Cassazione sostenendo che l'infortunio doveva darle diritto al risarcimento del danno alla capacità lavorativa specifica al pari di quanto accade per qualsiasi altro lavoratore. La Corte (sentenza 6658/2009) ha accolto le richieste della donna evidenziando che "la casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge un'attivita' suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui costituisce danno patrimoniale, (come tale autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico) quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacita' lavorativa".

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