Il Garante per la protezione dei dati personali (comunicato del 24.2.09) ha reso noto di aver stabilito che non è possibile effettuare il test sulla paternità e maternità senza il preventivo consenso del figlio se tale esame non sia indispensabile in sede giudiziaria. L'Autorità ha quindi precisato che la raccolta e il trattamento dei dati genetici può avvenire solo con il consenso informato, manifestato dall'interessato in via preventiva e per iscritto. Tale principio può essere derogato solo per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria e solo nel caso in cui l'accertamento sia assolutamente indispensabile e venga svolto nel pieno rispetto delle regole fissate dal Garante (obbligo di sottoporre all'interessato una specifica informativa nel caso in cui l'analisi dei suoi dati genetici sia volta ad accertare la maternità o paternità). Il principio è stato ribadito dall'Autorità che ha affrontato il caso di un genitore che aveva avviato delle indagini personali (analisi genetica) del figlio al fine di verificare l'effettiva consanguineità. Aveva infatti raccolto dei mozziconi di sigaretta del figlio maggiorenne e, senza informare l'interessato, aveva fatto effettuare dei test al fine di appurare la loro compatibilità genetica. Il Garante ha quindi chiarito che effettuare tali test senza il consenso del figlio viola i suoi diritti.
Ha quindi reso noto di aver vietato al genitore l'ulteriore trattamento dei dati genetici illecitamente raccolti.

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