La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 9276/2009) ha stabilito che rischia una condanna per abbandono, il genitore nomade che lascia che il figlio minore vagabondi per la città. Gli Ermellini hanno quindi precisato che "l'evento pericolo per la incolumità di un minore può essere escluso solo se, chi ha l'obbligo di custodia, vigila sui suoi comportamenti attuali o potenziali, ed ha cura dei suoi bisogni, in maniera da prevenire il pericolo secondo la sua capacità in rapporto al tempo ed al luogo. La custodia implica perciò diverse modalità di esercizio ed è delegabile solo ad un affidatario maggiorenne e capace" e che "l'esclusione del pericolo non è invero affatto assicurata dalle abitudini della famiglia recepite dal minore, se l'ambiente esterno è governato da diversi costumi, la qualcosa rende il pericolo maggiormente complesso e difficile da evitare.
In particolare la cultura nomade non radica alcuna presunzione riconoscibile in una città europea, e la diversa opinione travisa del tutto il diritto alla sicurezza del minore che circola per le sue strade. Inoltre, sul piano soggettivo del reato rileva esclusivamente la volontà dell'abbandono, che per sé implica coincidenza risultato voluto dalla propria condotta ed evento. Pertanto il dolo non è escluso dal fatto che chi ha il dovere di custodia stimi il minore capace di badare a se stesso, per l'aiuto di coetanei legati a lui di vincolo di parentela".

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