Il Ministero del Lavoro della salute e della solidarietà sociale ha reso noto di aver emanato, lo scorso 16 febbraio, una circolare nella quale fornisce chiarimenti sugli adempimenti connessi alla comunicazione riguardante l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro domestico. Nel provvedimento è quindi chiarito che le disposizioni si applicano a tutti i datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze lavoratori per svolgere attività domestiche e che, per attuare la più ampia semplificazione delle procedure, è stata introdotta una procedura speciale di comunicazione dell'instaurazione, trasformazione, proroga
e cessazione del rapporto di lavoro domestico, che consente al datore di lavoro di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente attraverso l'invio delle comunicazioni direttamente all'INPS. Restano tuttavia validi i termini già fissati dalla normativa, ossia: l'obbligo di comunicazione almeno il giorno prima, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro; entro 5 giorni, in caso di proroga, trasformazione e cessazione dello stesso. La circolare chiarisce poi che la procedura dell'INPS dovrà assicurare la data certa di comunicazione, risultante dalla validazione temporale attestante il luogo e l'ora in cui la comunicazione è stata ricevuta all'INPS e che le modalità operative per la trasmissione delle comunicazioni, da parte dei datori di lavoro, saranno indicate dall'INPS con apposita circolare attuativa che introdurrà anche la modulistica semplificata necessaria per tale obbligo di legge. Inoltre, l'INPS garantirà il trasferimento dei dati ricevuti agli organismi interessati che, oltre al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, saranno INAIL, Servizi regionali e, in caso di lavoratori stranieri, anche Prefetture. A tal fine dovranno essere mantenute da parte dell'INPS le medesime modalità e i medesimi standard previsti dal decreto ministeriale del 30 ottobre 2007.

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