Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Sent. n. 493272009) hanno stabilito che gli indagati che passano dai domiciliari al carcere preventivo non hanno diritto all'interrogatorio di garanzia. La Corte, intervenendo su di un contrasto di giurisprudenza nato all'interno della sesta sezione penale, ha precisato che "l'interrogatorio non è previsto dall'art. 276 nelle diverse ipotesi ivi disciplinate. Si tratta, ovviamente, di un rilievo di natura formale ma non irrilevante perché il sistema codicistico che disciplina le misure cautelari risulta costruito con l'analitica previsione degli adempimenti da compiere nelle varie fasi della procedura cautelare, con una tendenziale pretesa di completezza. Così, in tema, oltre alla previsione dell'indefettibile obbligo di interrogatorio dopo l'esecuzione della misura previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., esistono altre norme che ne prevedono l'obbligo o la facoltà: l'art. 299 comma 3 ter cod. proc. pen. prevede la possibilità che il giudice possa procedere all'interrogatorio nel caso di revoca o sostituzione della misura e prevede obbligatoriamente l'adempimento quando l'istanza di revoca o sostituzione sia fondata su elementi nuovi o diversi. Ancora: l'art. 302 del medesimo codice prevede l'obbligo di interrogatorio per emettere una nuova misura quando quella precedentemente applicata sia divenuta inefficace. Per poter dunque affermare un'applicazione analogica (perché di questo in definitiva si tratta) dell'art. 294 cod. proc. pen. alle ipotesi disciplinate dall'art. 276 occorrerebbe pertanto individuare una medesima ragione giustificativa che fondi questo tipo di estensione. L'interrogatorio di garanzia
previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. è infatti diretto a verificare se permangono le condizioni di applicabilità della misura ed in particolare la gravità indiziaria che potrebbe essere stata scalfita dalle dichiarazioni difensive della persona sottoposta alle indagine (o imputata se è stata già esercitata l'azione penale); ha inoltre la funzione di accertare la persistenza delle esigenze cautelari che potrebbero essere venute meno (per es. con la confessione dell'imputato
nel caso in cui le esigenze fossero quelle previste dall'art. 274 lett. a del codice di rito); infine, in esito all'interrogatorio, viene valutata l'adeguatezza della misura applicata. Si tratta quindi di un adempimento che consente alla persona sottoposta alla misura cautelare di prospettare le ragioni difensive in merito a tutti i presupposti per l'applicazione della stessa e al giudice di valutare globalmente, tenendo conto delle ragioni difensive prospettate nell'interrogatorio, l'esistenza di tutti i presupposti richiesti per l'emissione e il mantenimento".

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