La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 869/2009) ha stabilito che le giacenze poste in magazzino di materiali difettosi non abbassano l'imponibile dell'azienda per cui le aziende non pagano meno imposte. Gli Ermellini hanno infatti osservato che "il criterio generale di valutazione tributaria delle rimanenze è espresso dal secondo comma dell'art. 59 D.P.R. 917/86, a norma del quale ‘…le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità'".
"Il quinto comma dello stesso articolo -precisa la Corte - specifica inoltre che ‘i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'art. 60 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale'. Errano quindi i giudici della C.T.R. nella individuazione dei criteri di valutazione della rimanenze laddove attribuiscono una differenza di prezzo a prodotti da essi stessi definiti ‘difettosi', senza spiegare perché i prodotti ‘difettosi' debbano ritenersi prodotti ‘in corso di lavorazione', come talli disciplinati dal citato quinto comma dell'art. 59".

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