La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 685/2009) ha stabilito che un progetto sull'acquisto di un ramo dell'impresa non è sufficiente a qualificare la vendita come cessione d'azienda. Infatti sugli immobili alienati si paga l'Iva e non l'imposta di registro. I Giudici della Corte, intervenendo su una decisione della Commissione Tributaria che aveva assoggettato ad IVA un atto di acquisto di un fabbricato in cui veniva esercitata attività di produzione di salumi sul presupposto che tale cessione costituisse un trasferimento di ramo d'azienda, ha precisato che "la valutazione compiuta dalla Commissione Tributaria Regionale in ordine all'esistenza di un unico complesso aziendale si basa su elementi del tutto inconferenti quali l'esistenza di licenze di costruzione e di ristrutturazione aventi ad oggetto gli immobili della cui cessione si discute da cui si desume che gli stessi si inserivano in un progetto di allargamento del complesso aziendale poi ceduto con l'atto registrato […], ove l'inconferenza deriva dalla considerazione che l'esistenza di un progetto non è di per sé sola decisiva ai fini dell'individuazione della destinazione e della consistenza del complesso produttivo prima che tale progetto venga realizzato. D'altra parte la Corte, con sentenza
n. 22526/07 del 26 ottobre 2007 decidendo il contenzioso avente ad oggetto la stessa imposta tra l'altro contraente, […] e la cui decisione presupponeva la risoluzione dell'identica questione attinente la qualificazione dell'oggetto della compravendita ha confermato trattasi di semplice cessione di beni e non di ramo d'azienda e tale orientamento non può che essere qui confermato".

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