Il difensore d'ufficio di un imputato irreperibile, nel caso in cui vi sia un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non contestato nè messo in discussione nel procedimento principale, che dichiara tale stato di irreperibilità, non ha l'onere di dare la prova sulla persistente irreperibilità del suo cliente al fine di chiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta. E' quanto afferma la Corte di Cassazione (IV Sezione Penale sentenza n. 46392/2008) in relazione all'art.117 del dpr 30 maggio 2002, n. 115. Tale norma (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile) dispone che "L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato
o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 [...]". Resta inteso però che lo Stato, come dispone il secondo comma, ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile. Naturalmente il presupposto della irreperibilità va dimostrato, ma la Corte chiarisce che nel momento in cui risulta che l'autorità giudiziaria abbia già compiuto ricerche infruttuose, previste per poter pervenire alla dichiarazione di irreperibilità, non può porsi un aggiuntivo onere a carico del difensore di esperire tentativi per il recupero del credito. In precedenza i giudici di merito avevano ritenuto che fosse onere del difensore compiere ricerche "tramite anagrafe o consolato o ufficio stranieri della Questura". Ma di siffatto onere - spiega la corte - "non vi è traccia alcuna nelle disposizioni che disciplinano la materia". Certamente - scive ancora la Corte - "una formale dichiarazione di irreperibilità non cristallizza in via definitiva una situazione, ben potendo il soggetto intressato divenire successivamente reperibile. ma di ciò il giudice deve poter trarre concreti, significativi ed univoci elementi dagli atti posti a sua disposizione" non potendo altrimenti non tenere conto del provvedimento che dichiara la irreperibilità. Spetterà ora al Tribunale di Modena riesaminare il caso sulla base dei principi enunciati dalla Corte.

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