Per la Cassazione 30082/2002 è utilizzabile il contenuto di colloqui privati registrati su nastro magnetico da uno degli interlocutori, anche senza che vi sia stato provvedimento dell'autorità giudiziaria
E' utilizzabile il contenuto di colloqui privati registrati su nastro magnetico da uno degli interlocutori, anche senza che vi sia stato provvedimento dell'autorità giudiziaria. Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 30082/02) precisando che però a tal fine è necessario che questi si limiti solo a registrare la conversazione, senza utilizzare apparecchi mediante i quali terzi estranei e, in particolare, la polizia possano captarne il contenuto durante il suo svolgimento e procedere all'ascolto diretto.

In questo caso, infatti, si realizzerebbe una vera e propria intercettazione ambientale inammissibile perché non autorizzata, con conseguente indebita intromissione nella sfera di segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente tutelata.

Vedi anche:
- Raccolta di articoli e sentenze sulle intercettazioni
- Le intercettazioni: guida legale

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