La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 26681/2008) ha stabilito che l'applicazione dell'Irap non può scattare automaticamente per la semplice circostanza che un avvocato (o altro professionista) guadagni molto. L'esistenza di un reddito alto, pertanto, da solo, non può essere considerato indice di una struttura alle spalle e/o di collaboratori esterni. La Corte ha precisato che "alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/2001, l'attività di lavoro autonomo, diversa dall'esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell'irap soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività autoorganizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che è onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo.

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