La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 25676/2008) ha stabilito che l'ICI va pagata nella misura prevista per le aree edificabili sui terreni per i quali il vincolo di esproprio, imposto per la realizzazione dell'opera pubblica, sia decaduto a causa del decorso del termine quinquennale senza che il progetto sia mai stato realizzato dal comune. Gli Ermellini hanno quindi pronunciato il seguente principio di diritto "ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 504 del 1992, un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo: in tal caso, l'ICI deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo conto anche di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità o scopo edificatorio del suolo, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione".
Infine, la Corte ha precisato che "ai fini della determinazione della ‘base imponibile' di cui all'art. 5 D. Lg.vo n. 504 del 1992 sulla quale determinare l'ICI dovuta,
(1) la decadenza dell'eventuale vincolo non fa venir meno la natura edificatoria delle aree interessate comprese dal PRG in zona di edificabilità urbanistica, e
(2) che le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in zona qualificata edificabile del PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro ‘valore…venale in comune commercio' che il quinto comma di detto art. 5 impone di considerare come ‘base imponibile'".

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