Dal 1° gennaio 2002 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 3 per cento in ragione d'anno
Dal 1° gennaio 2002 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 3 per cento in ragione d'anno.

Ecco il testo del provvedimento (D.M. 11/12/2001) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/12/2001 n.290: "IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali

di cui all'art. 1284 del codice civile, demanda al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno; Visto il proprio decreto ministeriale 11 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2000 con il quale la misura del cennato saggio di interesse è stata fissata al 3,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza 1 gennaio 2001; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1995, n. 385, testo unico, della legge in materia bancaria e creditizia; Visti il rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e il tasso d'inflazione annuo registrato; Decreta: La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2002. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 dicembre 2001 Il Ministro: Tremonti"


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