Disciplina delle attivita' di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4 e 4-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (Deliberazione n. 277). 1) Le attivita' di rischio complessive di un gruppo bancario o di una banca non appartenente a un gruppo bancario nei confronti di soggetti collegati devono essere inferiori a una percentuale del patrimonio di vigilanza fissata dalla Banca d'Italia, comunque non superiore al 20 per cento; 2) Fermo restando il rispetto del limite consolidato previsto ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia puo' prevedere, per le singole banche appartenenti a un gruppo, limiti diversi rispetto a quelli indicati al comma 1, comunque non superiori al 20 per cento del patrimonio di vigilanza individuale....
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