La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 25026/2008) ha stabilito che le spese sostenute dal genitore che iscrive il proprio figlio a una scuola privata, gravano solo su colui che ha operato tale scelta. In particolare, gli Ermellini, hanno affermato il seguente principio di diritto "nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Il suddetto principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo dell'invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 (nuovo testo) cod. civ.".
Naturalmente, la responsabilità solidale di entrambi non va esclusa quando si tratti di esigenze primarie come possono essere le spese per la salute.

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