Se un dipendente arreca disturbo alla quete pubblica a finire sotto processo è il datore di lavoro. Spetta a lui infatti, secondo la Cassazione (sentenza 36737/2008) il compito di "impedire il disturbo" arrecato da dipendenti particolarmente chiassosi durante il lavoro. La Corte ha così confermato la condanna per il reato di disturbo del riposo e della quiete pubblica (previsto e punito dall'art. 659 c.p. nei confronti del proprietario di un panificio i cui dipendenti facevano schiamazzi ad ogni ora del giorno e della notte. Dopo la condanna dei giudici di merito il titolare dell'esercizio si è rivolto alla Corte lamentando diessere stato ingiustamente condannato "a titolo di responsabilita' oggettiva mentre i rumori molesti
erano provocati dai suoi dipendenti". Gli ermellini hanno respinto il ricorso ricordando che ai fini dell'accertamento del reato di cui all'articolo 659 C.p. "appare del tutto irrilevante che le molestie provenissero dal comportamento dei dipendenti, in quanto era dovere" del titolare stesso "impedire il disturbo al riposo delle persone, una volta reso edotto del comportamento tenuto ai dipendenti, cosi' come il gestore di un bar risponde degli schiamazzi che siano posti in essere dagli avventori". In ogni caso, chiarisce la Corte, "i rumori erano riferibili anche allo svolgimento dell'attivita' di panificazione in se".

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