La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 36475/2008) ha stabilito che, in caso di lesioni riportate dai cittadini per cadute sulle strade comunali dissestate, rischia una condanna per lesioni colpose, il sindaco (con delega ai lavori pubblici) e il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale. Secondo la Corte, in tali casi, la loro responsabilità va ricondotta alla mancata verifica da parte loro circa la manutenzione delle strade.
La Corte ha infatti affermato che "la posizione di garanzia che il Sindaco e il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune assumono sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi della amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell'ambito delle rispettive competenze per evitare situazioni di pericolo ai cittadini, situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali".
"Non è certo richiesto - prosegue la Corte - né al sindaco, né al responsabile dell'Ufficio tecnico di effettuare perlustrazioni o ronde di sorta, ma è sicuramente doveroso il loro attivarsi per avere attraverso le varie articolazioni operative dei competenti uffici, le informazioni necessarie sullo stato delle strade comunali nonché per adottare i provvedimenti organizzativi generali e dispositivi specifici per la eliminazione dei pericolo accertati o comunque segnalati".

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