Le ferie non godute (ex art. 10 del dlgs n. 66/2003), vengono monetizzate da una indennità sostitutiva in caso di risoluzione del rapporto

Diritto alle ferie del lavoratore

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Il lavoratore ha diritto alle ferie senza possibilità di rinuncia per previsione costituzionale (art. 36, comma 3) e in base all'art. 2109 c.c. del codice civile. L'art. 10 del dlgls n. 66/2003 che ha attuato le Direttive Europee 93/104/Ce e 2000/34/CE non solo rinvia alla suddetta disposizione del codice civile, ma sancisce che il diritto minimo del lavoratore alle ferie è di 4 settimane all'anno, che "va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione" e che "non può essere sostituito dalla relativa indennita' per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro." Concentriamo l'attenzione su questo aspetto delle ferie non godute e vediamo che come si è pronunciata ultimamente al riguardo la Corte di Cassazione.

Ferie e obblighi del datore

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Preme sottolineare quanto sancito in relazione alle ferie non godute la recente Cassazione n. 23153/2022: " i lavoratori non possono perdere il diritto alla indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore li abbia effettivamente posti in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata. Insomma, è il datore che deve provare di essersi assicurato che il lavoratore eserciti il diritto alla fruizione delle ferie:

1) informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto al riposo, garantendo in tal modo che esso risponda all'effettivo scopo cui è preposto, quello di apportare all'interessato riposo e relax;

2) invitandolo, se necessario formalmente, al godimento delle ferie medesime.

La Suprema Corte ha conclusivamente affermato (Cass. n. 21780/2022) che l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. in l. n. 135 del 2012, peraltro non applicabile ratione temporis) conforme al diritto dell'Unione comporta che:

a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;

b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass. n. 15652/2018);

c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato."

Natura dell'indennità sostitutiva per ferie non godute

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La natura dell'indennità sostituiva che viene riconosciuta al lavoratore per ferie non godute viene descritta esaustivamente dalla Cassazione n. 21609/2022: "la natura dell'indennità sostitutiva, che ha funzione latamente risarcitoria, ma è riconducibile al diritto alla retribuzione delle ferie, anche considerando la sentenza CGUE, cause riunite C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, par. 60, che ha affermato - Secondo la giurisprudenza della Corte, la direttiva 2003/88/CE tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto. L'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro. La giurisprudenza di questa Corte, ha statuito che l'indennità sostitutiva essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126, cod. civ., a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore (Cass., n. 37589 del 2021)."

Indennità per ferie non godute a fine rapporto

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Come anticipato all'inizio, le ferie non godute sono monetizzabili attraverso il riconoscimento dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Lo ha confermato anche la Cassazione sopra menzionata n. 21609/2022 ricordando che: "La direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, come la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (art. 31), riconosce il diritto alle ferie annuali retribuite ed ammette che un'indennità sostituisca le ferie alle quali il lavoratore ha diritto alla data di cessazione del rapporto, che nella sostanza sono ferie non godute. L'art. 7, par. 2, della direttiva, infatti, sancisce che «Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro». L'ordinamento nazionale, che già con l'art. 2109, cod. civ., regola il periodo di riposo del prestatore di lavoro, ha dato attuazione alla direttiva 2003/88/CE con il d.lgs. n. 66 del 2003, e succ. mod. L'art. 10 del suddetto d.lgs. n. 66 del 2003, per quanto qui rileva, prevede che il periodo minimo di ferie di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. La CGUE, con la sentenza causa C-118/13, Bollacke, ha affermato (par. 2.3. e par. 27) che l'articolo 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, non assoggetta il diritto ad un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato."

Il datore non può incentivare la rinuncia alle ferie

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Alla luce delle pronunce suddette e della normativa riportata risulta chiara l'inviolabilità del diritto alle ferie non godute da parte del lavoratore, come affermato dalla Cassazione n. 13613/2020 che ha puntato il dito nei confronti di quei datori di lavoro che incentivano i dipendenti a rinunciare alle ferie a cui hanno diritto, precisando che: "gli incentivi datoriali a rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite consistenti nella necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute."


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