La Corte di Cassazione ha stabilito che anche le macchine vecchie e abbandonate per strada e quindi fuori uso, devono avere la copertura assicurativa
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 22035/2008) ha stabilito che anche le macchine vecchie e abbandonate per strada e quindi fuori uso, devono avere la copertura assicurativa. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che "l'art. 1, l. 24 dicembre 1969 n. 990, prevede l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore posti in circolazione 'su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate' e l'art. 2, 1° co., d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973, contenente il regolamento esecutivo della legge n. 990 del 1969, dispone che 'Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate'".
"Quanto a questi ultimi - prosegue la Corte -, questa Corte ha ripetutamente affermato che i veicoli, ancorché privi ci parti essenziali per un'autonoma circolazione o fortemente danneggiati od usurati, non sono esclusi dall'obbligo assicurativo se non risulti la prova della loro assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione allo stato di rottame, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il proprietario abbia raggiunto accordi con terzi per provvedere all'asporto ed alla successiva demolizione auto.

Detta affermazione è conforme alla disposizione dell'art. 7, n. 3, lett. 1), - voce 16.01.00 all. A -, dell'abrogato d.lgs. n. 22/97 (vedi ora per una identica formulazione l'art. 184, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), secondo la quale costituisce requisito oggettivo per la classificazione come fuori uso dei veicoli a motore, rimorchi e simili, l'assoluta impossibilità materiale od inconvenienza economica del ripristino dell'idoneità del veicolo alla circolazione, con la quale doveva concorrere ai fini della loro qualificazione come rifiuti anche l'ulteriore requisito soggettivo dell'essersi di essi il detentore disfatto o di avere egli deciso o l'obbligo di disfarsi, richiesto dall'art. 6, n. 1, lett. a) dello stesso d.lgs.2".


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