La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 21380/2008) ha stabilito che non deve necessariamente considerarsi "precario" il lavoratore che, all'interno di un'azienda, non è tenuto a giustificare le proprie assenze dal lavoro. In particolare, gli Ermellini hanno pronunciato il seguente principio di diritto "per escludere la subordinazione del rapporto di lavoro prestato con continuità e coordinamento con altro soggetto è necessario che il giudice di merito accerti il rischio economico a carico del lavoratore e così ad esempio che resti a suo carico l'acquisto o l'uso dei materiali necessari a lavorare o che il rapporto con i terzi utenti venga da lui instaurato e gestito. Quanto all'assenza dell'obbligo di giustificare assenze, quale indice della mancanza di subordinazione, è necessario l'accertamento negativo in concreto delle conseguenze disciplinari".

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