I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l'autorita' giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando cio' si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c.; articoli 220 e 359 c.p.p.). L'attivita' svolta dai consulenti tecnici e dai periti e' strettamente connessa e integrata con l'attivita' giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalita' istituzionali. Nell'espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio, art. 194 c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228, comma 3, c.p.p., richiesta di notizie all'imputato
, alla persona offesa o ad altre persone). L'attivita' dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice), di uno o piu' soggetti, persone fisiche o giuridiche. A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado «per ragioni ....
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