Superata normativamente la previsione della forma scritta ad substantiam del contratto part time, richiesta oggi ai fini della prova dall'art. 5 dlgs n. 81/2015, se non viene rispettata il contratto si intende a tempo pieno

Part-time: disciplina

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Il part time è una delle tante tipologie di contratto di lavoro subordinato previste e disciplinate dal nostro ordinamento. La normativa di riferimento principale di questo contratto di lavoro è il decreto legislativo n. 81/2015 che contiene la "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183."

Forma del contratto part-time

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Alla forma del contratto il dlgs n. 81/2015 dedica l'art. 5, intitolato infatti: "Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale." Questa norma, composta da tre commi, così dispone: "1. Il contratto di lavoro a tempo parziale e' stipulato in forma scritta ai fini della prova . 2. Nel contratto

di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. 3. Quando l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite." La forma del contratto di lavoro part time ai fini della prova è così importante che l'art. 10, dedicato alle sanzioni, al comma 1 dispone che: "1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro , su domanda del lavoratore e' dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno , fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese." Questo quanto previsto dalla legge per quanto riguarda la forma del contratto part time e le conseguenze previste se del contratto non vi è prova.

Superamento della forma scritta ad substantiam

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Da quanto appena visto emerge che dal 2015 quando il datore e il dipendente addivengono alla stipula di un contratto part time, la forma scritta assume importanza ai fini della prova. Il contratto che non viene infatti stipulato nella forma scritta prevista, comporta, come abbiamo visto, la sola conversione del contratto part time in un contratto a tempo pieno, con conseguente obbligo a carico del datore di riconoscere al lavoratore la misura effettiva delle retribuzione e dei contributi.

Regime che è andato a rimpiazzare quello stabilito dal decreto legge n. 727/1984 che all'art. 5, abrogato nel 2000, contemplava la forma scritta del contratto part time ad substantiam, con conseguente nullità dell'accordo in caso di mancato rispetto di questa previsione.

L'evoluzione normativa è ben illustrata dalla pronuncia della Cassazione n. 14797/2019. Decisione che pende le mosse dal ricorso di una lavoratrice, assunta dalla stessa ditta con diversi e successivi contratti, inizialmente a tempo pieno e poi part time. Situazione che ha condotto la stessa, dopo il licenziamento, ad agire per vedere rispettati i suoi diritti, mettendo in evidenza che, poiché i contratti part time erano stati stipulati in assenza della prova scritta richiesta dalla legge del 1984 ad substantiam, gli stessi dovevano ritenersi nulli e che alla stessa spettasse in realtà la retribuzione prevista per il full time.

Tesi che in effetti la Cassazione condivide anche se ha modo di precisare che: "La questione oggetto di censura attiene alle conseguenze della nullita? del contratto part time per difetto di forma scritta ad substantiam, come prevista dall'art. 5, D.L. n. 726 del 1984, convertito in L. n. 863 del 1984, applicabile ratione temporis" alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 210/1992 deve ritenersi superata in quanto la stessa, dopo una complessa motivazione, ha sancito che: "Deve quindi escludersi che, nell'ipotesi di nullita? della clausola di riduzione e distribuzione dell'orario di lavoro che dia al datore di lavoro il potere di variare liberamente e unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, si possa verificare l'estensione della nullita? all'intero contratto."

Principi questi che anche la Cassazione ha sancito più volte in relazione al contratto a tempo determinato, anche se adatti anche ai contratti part time, precisando in particolare che "la ratio della previsione della forma scritta risponda all'esigenza di garantire la certezza della natura del contratto". Con specifico riferimento al contratto part time, questa Corte (Cass. n. 24476 del 2011, in motivazione; n. 5330 del 2006) ha gia? avuto modo di affermare che "la nullita? della clausola sul tempo parziale, per difetto di forma scritta, anche sulla scorta delle indicazioni offerte con la sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2005, non implica...l'invalidita? dell'intero contratto...e comporta, per il principio generale di conservazione del negozio giuridico colpito da nullita? parziale, che il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno".

Da questa e da altri premesse la Corte afferma che "in caso di nullita? del contratto part time per difetto della forma scritta prevista ad substanti?am dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5, (abrogato nel 2010) il rapporto di lavoro debba considerarsi come un ordinario rapporto full time, con conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione parametrata ad un orario a tempo pieno, previa messa in mora del datore di lavoro quanto alle residue energie lavorative."

Non solo, essa alla fine della pronuncia enuncia il seguente principio, ossia che: "in ipotesi di nullita? del contratto part time per difetto dei requisiti di contenuto o forma previsti da norme imperative di legge, deve ritenersi costituito un ordinario rapporto di lavoro full time, previa eliminazione della clausola nulla; con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno, commisurato alle differenze retributive rispetto all'orario full time non svolto, solo ove risulti la mora accipiendi di parte datoriale, in coerenza col principio di corrispettivita? delle prestazioni."

Il tutto in linea peraltro con l'attuale formulazione dell'art. 5 del dlgs n. 81/2015.


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