Il ripetuto strofinamento delle parti intime integra ipotesi di reato e, più in particolare di violenza sessuale. E' quanto deciso dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con la Sentenza n. 30851/2008, ha stabilito che "il concetto di atti sessuali è la somma dei concetti previgenti di congiunzione carnale e atti di libidine, riguardando quindi tutti gli atti che coinvolgono la disponibilità della sfera sessuale della vittima; pertanto la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. ricomprende - se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica - oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale; pertanto anche i palpeggiamenti ed i toccamenti possono costituire una indebita intrusione nella sfera sessuale ed il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende pure quelle ritenute 'erogene' (stimolati dell'istinto sessuale) dalla scienza medica, psicologica ed antropologica-sociologica".
La Corte ha anche ritenuto che "il carattere subdolo e repentino dell'aggressione sessuale può sostituire la violenza" e che "in tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevedendone la manifestazione di dissenso".

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