La Cassazione n. 15788/2002 ha precisato che non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia del possesso
Sulla base di quanto stabilito dall'art. 1170 del codice civile, chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può esperire la cosiddetta azione di manutenzione disciplinata dall'art. 703 e seguenti del codice di procedura civile.

La Corte di Cassazione, ha ora chiarito (Sentenza n. 15788 dell'11 novembre 2002) che non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia del possesso, ma solo quella che rispetto ad esso abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sé una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere il suo estrinsecarsi impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso.

Ne discende, secondo i giudici della Corte, che non costituiscono molestia quei comportamenti che risultano compatibili con l'esercizio del potere di fatto del possessore e che non pregiudicano né limitano in modo apprezzabile tale potere.

E' stato così escluso, nella fattispecie presa in esame dalla Corte, che la semplice sostituzione di una vecchia rete metallica, posta a confine tra due proprietà, con una nuova rete (che non implica restringimento, modificazione o limitazione del possesso) possa costituire turbativa.


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