Le corna che ci si fanno da fidanzati non comportano la nullità del matrimonio. Almeno non per lo Stato. E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione (sezioni unite civili), secondo cui "nel rapporto di fatto precedente l'atto di matrimonio nel quale la regola e' quella della liberta' non e' previsto un obbligo di fedelta' che sorge dal matrimonio
e rileva in sede di separazione per un eventuale addebito". E' stato così respinto il ricorso di un uomo che aveva scoperto di essere stato tradito dalla sua consorte già durante il fidanzamento. Il tribunale ecclesiastico di fronte alla prova che la donna aveva avuto un amante prima di convolare a nozze, aveva dichiarato la nullità del matrimonio. Tale motivo era stato però considerato pretestuoso e non meritevole di una declaratoria di nullita' dalla Corte d'Appello di Trieste. Il caso è finito davanti alla Corte di Cassazione che confermando la decisione della corte di Appello ha chiarito come "nessuna incidenza puo' avere per i principi cogenti del nostro ordinamento l'errore incorso (anche se indotto) su comportamenti temporanei e occasionali, che nel nostro sistema danno luogo a un vizio del volere irrilevante in ogni atto volontario, quale e' l'errore sul motivo, significativo invece in sede canonica e per il matrimonio
religioso". Nella motivazione, i giudici di Piazza Cavour scrivono: "appare certo che, anche a non tener conto che la menzogna di regola non rileva come artificio o raggiro per carpire il consenso, nella concreta fattispecie, essa ha dato luogo ad un errore riguardante una condotta temporanea di infedelta' prematrimoniale dell'altro nubendo, nel rapporto di fatto precedente l'atto di matrimonio, nel quale la regola e' quella della liberta' e non e' previsto un obbligo di fedelta' che sorge dal matrimonio". E così, secondo la Corte "l'errore sulla fedelta' della fidanzata, che nel caso, la bugia di questa ha determinato, non puo' avere la rilevanza oggettiva che lo rende essenziale ai sensi dell'ordine pubblico interno e, anche se avesse determinato al matrimonio
[...] non costituisce vizio del consenso rilevante nel nostro sistema, non riguardando un fatto assimilabile a quelli oggettivi". Ciò che eventualmente può far dichiarare nullo un matrimonio riguarda la "malattia fisica o psichica o la deviazione sessuale che impedisca lo svolgimento della vita coniugale, la condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a 5 anni prima del matrimonio, la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, la condanna per delitti concernenti la prostituzione, lo stato di gravidanza procurato da soggetto diverso da quello caduto in errore". Si tratta di motivi 'oggettivi' che nulla hanno a che vedere con le bugie dette dalla fidanzata al futuro marito.

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